Art. 4.

      1. Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero è scelto, mediante un concorso per titoli, fra il personale in servizio presso i Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive. Può partecipare allo stesso concorso per titoli il personale docente di ruolo di tutti i gradi di insegnamento nelle scuole della Repubblica. I titoli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando, restando comunque titolo indispensabile il diploma di laurea, valutato anche in base al punteggio conseguito.